Settore Sistemi Informativi del Comune di Bologna
Referendum popolari del 21 maggio 2000
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Quesito n. 3: ELEZIONE DEL C.S.M.

I sottoscritti cittadini italiani richiedono referendum popolare abrogativo - ai sensi dell'art. 75 della Costituzione ed in applicazione della legge 25 maggio 1970, n. 352 e successive modificazioni - sul seguente quesito:

"Volete voi che sia abrogata la legge 24 marzo 1958, n. 195, recante "Norme sulla costituzione e sul funzionamento del Consiglio superiore della magistratura" (così come modificata dall'art. 4 della legge 22 dicembre 1975, n. 695, dall'art. 2 della legge 22 novembre 1985, n. 655 e dall'art. 6 della legge 12 aprile 1990, n. 74) limitatamente alle seguenti parti:
Art. 25, comma 14, lettera b), limitatamente alle parole: "il voto di lista ed", alla parola "eventuale", nonché alle parole "nell'ambito della lista votata";
Art. 27, comma 3, limitatamente alla lettera a): "provvede alla determinazione del quoziente per l'assegnazione dei seggi dividendo la cifra dei voti validi espressi nel collegio per il numero dei seggi del collegio stesso;", alla lettera b): "determina il numero dei seggi spettante a ciascuna lista dividendo la cifra elettorale dei voti da essa conseguiti per il quoziente base. I seggi non assegnati in tal modo vengono attribuiti in ordine decrescente alle liste cui corrispondono i maggiori resti e, in caso di parità di resti, a quelle che abbiano avuto la maggiore cifra elettorale; a parità di cifra elettorale si procede per sorteggio. Partecipano all'assegnazione dei seggi in ciascun collegio territoriale le liste che abbiano complessivamente conseguito almeno il 9 per cento dei suffragi rispetto al totale dei votanti sul piano nazionale;" e lettera c) limitatamente alle seguenti parole: "nell'ambito dei posti attribuiti ad ogni lista";
Art. 39, comma 1, limitatamente alle parole: "nell'ambito della stessa lista", comma 2: "Qualora, per difetto di candidati non eletti e forniti dei requisiti di eleggibilità, la sostituzione di cui al comma 1 non possa aver luogo nell'ambito della stessa lista, essa avviene mediante il primo dei non eletti nella lista che abbia riportato nel medesimo collegio la maggior cifra elettorale o, in caso di parità, che preceda le altre nell'ordine di presentazione; se in detta lista non vi siano candidati non eletti e forniti dei requisiti di eleggibilità, si passa alle liste successive.", comma 4 limitatamente alle parole: "e 2"?".